Art. 37 Statuto – Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale, oltre a quanto previsto dall’art. 22, ha i seguenti compiti:
1. identificare le Azioni prioritarie regionali, riguardanti il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti statutari e dei relativi Progetti di Zona, stabilendone la durata e verificandone il loro raggiungimento;
2. stabilire, con deliberazione motivata, e riesaminare periodicamente i confini territoriali delle Zone e conseguentemente il numero dei Gruppi che ne fanno parte;
3. stabilire i criteri di distribuzione dei Consiglieri generali, secondo le modalità previste dal Regolamento;
4. deliberare in merito al Programma regionale e verificarne l’attuazione, ove a ciò specificamente delegato dall’Assemblea regionale;
5. monitorare annualmente l’attuazione, da parte della Cooperativa territoriale, delle linee di indirizzo in ambito economico-finanziario deliberate dall’Assemblea regionale.
2. Fanno parte del Consiglio regionale:
1. i componenti del Comitato regionale;
2. gli Incaricati regionali alle Branche;
3. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
4. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
5. con solo diritto di parola gli Incaricati nominati dal Comitato regionale, di cui all’art. 38, comma 3, e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout, di cui all’art. 41, comma 2, lettera d, e censiti nella Regione.
Documenti del Consiglio regionale
Di seguito i verbali e i documenti inerenti gli ultimi Consigli regionali.
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